News: La cessione del credito e lo sconto in fattura immediato diventano effettivi fino al 2025.

Con la seconda bozza del DDL della Legge di Bilancio 2022, è stata disposta la proroga delle opzioni alternative alla detrazione con le quali è possibile usufruire del Superbonus 110%.

Tutto ciò è stato confermato anche dall’ultimo Provvedimento firmato di recente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il quale si annuncia tra l’altro la modifica dei modelli necessari per la comunicazione delle opzioni (modifica dei modelli già avvenuta ieri 15.11.2021).

Dopo alcune incertezze sul destino delle opzioni alternative, la conferma è arrivata ufficialmente. La cessione del credito e lo sconto in fattura rimangono in vigore, secondo quanto attualmente disposto:

Fino al 2024, per i bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%;
Fino al 2025, per le pratiche relative al Superbonus 110%.

Si decreta che il visto di conformità non sarà più obbligatorio solo in riferimento al Superbonus 110%.

Con le nuove disposizioni, diventa infatti necessario presentare la certificazione per quanto riguarda tutti i bonus casa che concedono la scelta delle opzioni alternative alla detrazione, che sono:

Superbonus 110%;
Ecobonus;
Sismabonus;
Sismabonus Acquisti;
Bonus Facciate;
Bonus Ristrutturazioni.
Il visto di conformità dovrà essere redatto e firmato da un tecnico abilitato competente, che dovrà asseverare la correttezza dei dati inseriti nella pratica e della documentazione ad essa allegata.

Attenzione, il visto di conformità sarà obbligatorio solo per chi usufruisce degli incentivi con la cessione del credito o lo sconto in fattura. Mentre non sarà necessario per chi opta per la detrazione (5 quote in 5 anni, 4 quote per le spese sostenute nel 2022).

Come prima accennavamo inoltre, sono stati già pubblicati i nuovi modelli aggiornati relativi alla comunicazione della scelta delle opzioni alternative.

Ricordiamo infatti che chi opta per la fruizione del Superbonus 110% e degli altri bonus casa scegliendo la cessione del credito o lo sconto in fattura, dovrà compilare e trasmettere l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Solo per quanto riguarda le spese sostenute nel 2020 (per cui la comunicazione doveva essere presentata entro il 16 marzo 2021), si è deciso per la proroga della scadenza fino al 15 aprile 2021. La modifica è stata decisa per via dell’emergenza Covid-19, e ha interessato unicamente le pratiche relative a quell’anno.

Il nuovo modello da presentare potete consultarlo qui.

Fonte dell’articolo: https://www.edilizia.com/economia-finanza/superbonus-110-cessione-e-sconto-proroga-al-2025-e-nuovi-modelli/