News: Aiuti da parte dello Stato ai giovani con età inferiore a trentasei anni per comprare la prima casa, quali sono i limiti?

Dopo il primo Decreto Sostegni arriva il Decreto Sostegni bis, n. 73/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio ed efficace dal giorno successivo, 26 maggio 2021.

Questo intervento normativo, tra le diverse novità, sancisce un bonus prima casa per i soggetti con età inferiore a 36 anni.

Nello specifico, si tratta del comma secondo dell’art. 64 del decreto, che va a sostituire il comma 48, lettera c) dell’art. 1 della legge n. 147/2013: quest’ultimo disponeva il beneficio per coloro che non avevano ancora compiuto i 35 anni di età. Oggi si tratta di coloro che non hanno compiuto trentasei anni di età.

Attenzione che il limite di 36 non deve essere superato nell’anno in cui si stipula il contratto di compravendita immobiliare.

Al primo comma viene invece sancita la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle misure contemplate dall’art. 54 comma 1 del Cura Italia n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 in tema di attuazione del Fondo Prima Casa.

I soggetti fortunati

Tornando alla facilitazione under 36, le domande devono essere presentate a partire dal 24 giugno 2021 e fino al 30 giugno 2022.

Questo lasso temporale interessa le categorie che hanno la priorità per accedere al credito garantito dal Fondo Garanzia prima casa, in possesso di un indicatore Isee che non superi i 40.000 euro.

Per essi la misura della garanzia è elevata all’80% della quota capitale.

L’incremento del Fondo di garanzia per la prima casa per il 2021 è di una dotazione di 290 milioni di euro e di 250 milioni per il 2022.

All’interno delle nuove misure economiche introdotte per affrontare la crisi economica causata dalla pandemia è stata aggiunta la cancellazione dell’imposta di registro e delle imposte sul mutuo. Ovviamente, i richiedenti devono rispettare una serie di requisiti, tra cui in primo luogo non aver compiuto 36 anni.

Vi è infatti la previsione che per gli atti che trasferiscono a titolo oneroso la proprietà di “prime case” di abitazione, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse non sono soggetti all’imposta di registro e sono esonerati dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 di età nell’anno del rogito e che hanno un ISEE che non supera i 40.000 euro annui.

Sono previsti tutti gli atti di cui alla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro, ovvero il decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Sui mutui per acquistare l’abitazione principale sarebbe inoltre eliminata l’imposta sostitutiva.

Atti soggetti a IVA

Nel caso in cui questi atti siano soggetti a IVA, gli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età beneficiano di un credito d’imposta dello stesso valore dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta per l’acquisto.

Questo credito d’imposta materialmente può essere utilizzano in uno dei seguenti modi:

  • “portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito”;
  • “utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  • “portato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

Questi requisiti devono risultare da una dichiarazione che la parte mutuataria rende nell’atto di finanziamento o che, dopo averla rilasciata, la alleghi allo stesso

In questo caso, i finanziamenti che vengono erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione d’immobili a uso abitativo, nel rispetto dei requisiti indicati, non importano il pagamento dell’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Sanzioni e interessi

Per determinare sanzioni e interessi si applicano le disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Dai beneficiari è stato eliminato il vincolo del contratto di lavoro atipico previsto in precedenza.

Si tratta di una parte della platea che sia spettava -anche lei- di aiuti in questo momento di crisi pandemica.