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Intervento del 22 luglio – direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Durante l’audizione del 22 luglio alla Camera, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è entrato nel merito delle disposizioni attuative delle misure sull’efficientamento energetico degli edifici, previste dagli articoli 119-121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, illustrando, quindi, ciò che è necessario sapere per accedere al Superbonus del 110%.

Il DL Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 in riferimento a tutti quegli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici o che li rendono più sicuri, ovvero gli interventi antisismici.

Nello specifico, sarà possibile usufruire dell’agevolazione sia per gli interventi “trainanti” e sia per gli interventi “trainati”, ossia quelli eseguiti congiuntamente. Gli interventi “trainanti” sono: l’isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro di un edificio con incidenza superiore al 25% della superficie, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di riscaldamento, raffreddamento o di fornitura dell’acqua calda più performanti e gli interventi antisismici.

Questi interventi dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure, ove non fosse possibile, essi dovranno essere effettuati per garantire il conseguimento della classe energetica più alta. Gli interventi “trainati” eseguiti congiuntamente sono quelli di efficientamento energetico che danno diritto all’Ecobonus, l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e l’installazione di impianti solari fotovoltaici.

Ruffini ha ricordato che tra i beneficiari del bonus vi sono: i condomìni, le persone fisiche che non fanno attività d’impresa, gli istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa, gli enti del Terzo Settore e le associazioni sportive dilettantistiche. La detrazione non spetta per gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, ossia abitazioni signorili, ville e castelli.

Inoltre, è stato precisato che nel caso in cui l’opera effettuata ricada su diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi solo di una delle agevolazioni; nel caso in cui, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà usufruire di ciascuna agevolazione, tenendo conto del rispettivo limite di spesa, a patto che le spese inerenti ai vari interventi siano distintamente contabilizzate e vengano rispettati gli adempimenti previsti per la singola detrazione.

Dato il valore dell’agevolazione e, soprattutto, per fronteggiare possibili comportamenti che potrebbero portare all’attribuzione di vantaggi indebiti, si è ritenuto necessario introdurre particolari adempimenti e misure di prevenzione. A tal proposito, difatti, il contribuente dovrà ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla suddetta detrazione e inoltre un’attestazione o asseverazione, concessa dai tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, che certifichi sia il rispetto dei requisiti tecnici e sia la congruità delle spese sostenute relativamente agli interventi effettuati.

Il mancato rilascio della documentazione appena citata oppure il rilascio di eventuali documentazioni infedeli comporteranno l’applicazione delle sanzioni pecuniarie decise dal legislatore, ovvero da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna certificazione infedele, oltre all’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

I soggetti che sostengono delle spese nel 2020 e nel 2021 per specifici interventi di risparmio energetico, antisismici e quelli per il Superbonus, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, possono optare per due alternative: lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Queste opzioni sono utilizzabili anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), efficienza energetica (articolo 14 del Dl n. 63/2013), adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Infine, il direttore Ruffini ha ricordato che, con l’obiettivo di agevolare il più possibile l’applicazione di queste nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate è già impegnata nella pubblicazione di una guida contenente una prima illustrazione informativa delle novità in materia di detrazioni introdotte dal DL Rilancio, predisporre un’area sul proprio sito contenente le norme di riferimento ed i documenti di prassi emanati progressivamente per metterli a disposizione del contribuente ed emanare una circolare interpretativa degli articoli 119 e 121 del DL Rilancio.

Agenzia delle Entrate cliccando sul seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/232968/Audizione+Direttore+Ruffini+DL+Rilancio+Comm.+vigilanza+AT+v.+21+07+2020+ore+19.pdf/b33bfcee-b769-e85f-e7bb-9fdb5076c1e3

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