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News: Pianificazione e gestione dell’emergenza, si comincia dal 6 Maggio.

Il 6 maggio 2020 è  il termine utile per l’adeguamento di tutti gli edifici di civile abitazione, esistenti a questa data, alle disposizioni antincendio riportate nel nuovo Allegato 1 al Decreto 25 gennaio 2019: da due a un anno le scadenze per allinearsi ai vari adempimenti.

Pubblicato lo scorso 5 febbraio 2019, entra in vigore il 6 maggio, il Decreto del Ministero dell’Interno, che apporta “Modifiche ed integrazioni all’allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”. Tutti gli edifici di civile abitazione, esistenti a questa data, dovranno adeguarsi entro:

2 anni (maggio 2021): adeguamento alle disposizioni riguardanti l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (previste per altezze antincendio superiori a 54 mt.) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (previsti in caso di altezza antincendio maggiore di 80 mt.);
1 anno (maggio 2020): adeguamento alle restanti disposizioni indicate nel decreto (adozione di tutte le disposizioni antincendio e di quelle atte a garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza).

A conclusione degli adempimenti e all’atto di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (D.P.R. 151/2011, art. 5), dovrà fornirsi comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco.

Le novità principali riguardano la pianificazione e la gestione dell’emergenza, in capo in particolar modo al responsabile dell’attività / amministratore di condominio e i requisiti di sicurezza delle facciate negli edifici civili.

In primis sono stati aggiornati i L.P. (Livelli di Prestazione Antincendio) variabili in base all’altezza antincendio dell’edificio (altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso):

L.P.0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 a 24 metri;
L.P.1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 a 54 metri;
L.P.2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 fino a 80 metri;
L.P.3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.

Altra novità del Decreto sono i Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione. Per tutti quelli di nuova costruzione e per quelli esistenti oggetto di interventi di realizzazione o di rifacimento delle facciate (per una superficie maggiore al 50% della superficie complessiva di facciata e successivi alla data di entrata in vigore del decreto), che siano soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati al fine di ridurre il rischio di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio e ridurre il rischio incendio di una facciata e successiva propagazione a causa di un fuoco avente origine esterna;
evitare o ridurre, in caso d’incendio, il rischio di distacco di parti di facciata.

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