News: Chi è il responsabile?

Nel contesto sociale e normativo  attuale lo smaltimento dei rifiuti riveste una problematica rilevante.

Tale circostanza trova conferma nella sussistenza di una normativa ad hoc circa il corretto trattamento e gestione dei rifiuti, anche attraverso una serie di prescrizioni finalizzate a tutelare l’ambiente, impedendo l’integrazione di reati ambientali.

Per poter sciogliere un nodo così rilevante nel contesto condominiale è necessario soffermarsi sulla normativa in materia di diritto ambientale.

L’art. 256 del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico in materia ambientale)dispone che chi raccoglie rifiuti senza autorizzazione è punito rispettivamente: Con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; Con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

La norma dunque distingue la sanzione penale sulla base della natura del rifiuto. Questa norma trova applicazione sia sull’area pubblica che privata. Dunque, anche l’area condominiale è interessata.

Perciò la normativa dei rifiuti appena richiamata riguarda anche le parti comuni condominiali utilizzate dai condomini per depositare illecitamente rifiuti. Trattasi di reato di natura comune, ovvero integrabile da parte di “chiunque” (a differenza dei reati propri, integrabili solo da soggetti titolari di una data qualifica).

Nel contesto condominiale tale tipologia di condotta illecita è integrabile, dunque, da parte di chiunque, condomino, amministratore di condominio o soggetto esterno che abbia accesso alle aree condominiali.

Dal punto di vista della condotta, trattasi di reato commissivo, la cui integrazione, dunque, richiede una condotta attiva, distinguendosi, così, dai reati omissivi, la cui integrazione richiede una inerzia dell’autore del reato.

Naturalmente anche un argomento così complesso e così delicato non poteva che essere oggetto di pronuncia da parte della Suprema Corte di Cassazione. La sentenza più recente, la n. 36951/2019, chiariva come le aree pertinenti del condominio non possono essere destinate, dal momento della raccolta, all’illecito smaltimento di rifiuti.

Ogni condomino è, quindi, tenuto a smaltire i rifiuti speciali in modalità conforme alla normativa vigente, non potendo accatastare il materiale negli spazi condominiali.

Secondo la Corte di Cassazione, qualora tale condotta di fosse ripetuta in più occasioni non sarebbe neanche possibile disporre l’archiviazione del procedimento penale per “particolare tenuità del fatto” ai sensi dell’art. 131-bis c.p., in quanto verrebbe meno la condizione di particolare tenuità derivante dalla condotta.

Vediamo quali sono gli strumenti per la difesa. Il modo più semplice ed efficacie per il condominio di difendersi è denunciare il responsabile. È sufficiente una segnalazione alle Forze dell’Ordine (Polizia o Carabinieri) da parte dell’amministratore del condominio o di uno dei condomini.

Ciò in quanto trattasi di reato perseguibile di ufficio e non a querela della persona offesa.

A seguito della segnalazione le Forze dell’Ordine si attiveranno per il tramite delle indagini preliminari al fine di ricostruire la condotta e l’evento.

A tal punto sorge una domanda: quali sono gli obblighi dell’amministratore nei confronti del Condominio? Ricordiamo che l’amministratore deve sempre e comunque attivarsi per la risoluzione del problema.

Ciò in forza dell’art. 1130 c.1 n.4 c.c. il quale impone, tra gli altri compiti, all’amministratore, quello di “compiere atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”. Tuttavia non esiste solo lo strumento penalistico per la difesa dei propri diritti. È possibile agire anche civilmente contro chi abbandona rifiuti.

Dunque, non sussistendo solo lo strumento della difesa penale, chi abbandona rifiuti negli spazi condominiali si appropria di aree non sue, violando la norma del Codice civile secondo cui ciascun condomino può servirsi delle parti comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini l’uso.

Secondo questa logica, dunque, chi abbandona rifiuti sta sottraendolo spazio in cui li abbandona agli altri condomini.

Si può richiedere un  risarcimento danni ed in merito a ciò la Cassazione ha poi chiarito che “l’assemblea non può porre a carico del singolo condomino alcun obbligo risarcitorio, né a tale titolo imputargli alcuna spesa.

Fino a quando l’obbligo risarcitorio del singolo non risulti accertato (il che si verifica, appunto, per effetto del riconoscimento dell’interessato o a seguito della pronunzia del giudice) l’assemblea non può disattendere l’ordinario criterio di ripartizione né disapplicare la tabella millesimale”.

Con la sentenza in questione, dunque, il risarcimento sorge a carico del condomino solo per effetto di una sentenza che lo preveda o per effetto del riconoscimento da parte dell’interessato, non potendo, l’assemblea, di sua spontanea iniziativa, porre a carico del singolo condomino l’obbligo di provvedere al risarcimento derivanti dalla condotta contestata.

Fonte dell’articolo: https://www.condominioweb.com/abbandono-rifiuti.16623