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News: Divieto del gioco del pallone negli spazi comuni

Negli spazi condominiali nei quali è vietato il gioco del pallone capita spesso che i bambini ci giochino lo stesso, perché non resistono al richiamo della palla e non è facile per i loro genitori trattenerli, soprattutto quando c’è bel tempo, anche se il divieto sia imposto dal regolamento di condominio e risulti pure trascritto nei cartelli affissi nelle parti comuni.

In questi casi non mancano mai le proteste dei residenti intolleranti, che da un lato non sopportano il rumore delle pallonate e degli schiamazzi, lamentandosi continuamente per il disturbo della quiete e del riposo, e dall’altro temono di subire danni ai beni comuni e soprattutto ai loro beni privati.

È noto, infatti, che oltre ai soliti danni causati dalle pallonate ai beni comuni, tipo la classica rottura di portoni, plafoniere e pluviali, può accadere anche che i bambini, per esempio, giocando a pallone in uno spazio adibito a parcheggio condominiale, possano danneggiare le auto dei condòmini.

In presenza di danni da pallonate la prima conseguenza negativa è per i genitori del bambino, che potrebbero essere chiamati a rispondere di tali danni, per culpa in educando, ossia per la presunta omessa vigilanza di persona, di cui all’art. 2048 c.c., con tutte le difficoltà obiettive derivate a carico degli stessi genitori che volessero provare di essere stati impossibilitati ad impedire il fatto lesivo, in presenza del divieto regolamentare di giocare a pallone.

Per non dire, poi, che tali difficoltà si potrebbero acuire in presenza di un impianto di videosorveglianza condominiale, che documenti l’accaduto, rendendo pressoché impossibile, per i genitori, sfuggire alla responsabilità per il risarcimento del danno da pallonate.

In ogni caso, fermo restando che i genitori sono responsabili per i danni causati dalle pallonate dei propri figli, occorre comprendere quale portata possa avere, al giorno d’oggi, una norma regolamentare condominiale che imponga ai bambini il divieto assoluto di giocare a pallone negli spazi comuni.

Sotto il profilo giuridico si riscontra un generico diritto dei bambini di giocare, sancito dall’art. 31 della Legge n. 176 del 27 maggio 1991, che riconosce al fanciullo il diritto a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età.

Inoltre il diritto dei bambini a giocare negli edifici privati è tutelato anche a livello locale da molte norme comunali, che tendono ad aiutare gli stessi bambini a socializzare.

In molti Comuni in cui gli spazi pubblici ricreativi sono scarsi e/o poco sicuri diventa importante consentire ai bambini di poter giocare negli spazi condominiali, per evitare che gli stessi bambini si rintanino davanti ad un schermo a giocare con i giochi elettronici.

Il Comune di Milano, per esempio, all’art. 110 comma 10 del Regolamento Edilizio riconosce ai bambini il diritto di gioco nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali, con esclusione di quelle aree condominiali interdette eccezionalmente, in tutto in parte, da apposita delibera condominiale, per fondati rischi, per l’incolumità e/o la sicurezza dei minori.

In pratica il Comune di Milano sembra aver dato una soluzione al problema, laddove specifica che il divieto di giocare negli spazi condominiali non potrebbe essere considerato a priori come assoluto.

Il divieto di giocare, infatti, dovrebbe essere considerato soltanto come una proibizione del tutto eccezionale, quantomeno negli edifici in cui siano presenti spazi comuni fruibili e idonei al gioco.

In buona sostanza il divieto di giocare a pallone negli spazi condominiali può avere un senso se limitato a determinate fasce orarie previste per il riposo delle persone, tipo quelle indicate nei regolamenti comunali relativi alla disciplina delle attività rumorose, di solito dalle ore 13:00 alle 16:00 e dalle 21:00 alle 08:00, ma non potrebbe essere comunque un divieto assoluto, salvo che gli spazi condominiali non siano inidonei al gioco, per motivi di sicurezza.

In conclusione, richiamando il buon senso, è corretto pensare che in condominio la problematica vada affrontata caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei luoghi e cercando di contemperare i diritti dei bambini con quelli degli adulti.

Fonte dell’articolo: https://www.condominioweb.com/

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